VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
VISTA la legge 11 luglio 2003, n. 170, ed in particolare
l’art. 1 bis, relativo all’istituzione dell’Anagrafe Nazionale
degli studenti e dei laureati;
VISTO il D.M. 30 aprile 2004, n. 9, con il quale è stato
attuato l’art. 1 bis della legge n. 170/2003;
VISTO il D.M. 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla
programmazione del sistema universitario per il triennio
2004-2006;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato
approvato il nuovo regolamento sull’autonomia didattica degli
Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTA la nota del Ministro n. 995 del 3 luglio 2003 con la
quale, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario, sono stati definiti, fra l’altro, i
requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle
dotazioni che devono essere disponibili per la durata normale
dei corsi di studio da attivare (c.d. requisiti minimi) a
partire dall’a.a. 2003/2004 (doc. 17/01, doc. 12/02 e doc.
3/03);
VISTO il nuovo modello per la ripartizione teorica del
fondo di finanziamento ordinario, approvato con D.M. 28 luglio
2004, n. 146;
CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni riportate
nella ministeriale n. 1329 del 14 settembre 2001 e successive
integrazioni, presso il Ministero è stata costituita dall’a.a.
2001/2002 la Banca dati dell’offerta formativa con procedura
telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa in
una sezione denominata RAD (Regolamenti didattici d’Ateneo),
relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, e in
una sezione, annualmente ridefinita, denominata Off.F (Offerta
Formativa), relativa alla attivazione degli stessi, nonché
volta a fornire allo studente e agli altri soggetti
interessati le informazioni necessarie sull’offerta didattica
delle Università;
RITENUTO di dovere definire un quadro informativo degli
elementi necessari ai fini della predisposizione del
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, secondo
modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, del
D.M. n. 270/2004, dell’art. 4, comma 3, lettera b), e
dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 262/2004, a decorrere
dall’a.a. 2005/2006 non possono essere attivati corsi di
studio in carenza del possesso dei requisiti minimi, e che
l’attivazione degli stessi, con l’iscrizione di studenti al
primo anno, è subordinata al loro inserimento, ogni anno,
nell’Off.F;
RITENUTO di dover provvedere all’adozione del decreto
ministeriale di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n.
270/2004, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 4,
comma 3, lettera b), e dall’art. 5 del D.M. n. 262/2004;
D E C R E T A
Art. 1
(Regolamenti didattici d’Ateneo - RAD)
1.Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 22
ottobre 2004, n. 270, il RAD può essere integrato, per
l’inserimento di nuovi corsi di studio o modificazioni dei
precedenti già inseriti, con la procedura telematica
richiamata nelle premesse.
2.Relativamente a ciascun anno
accademico, ai fini dell’attivazione della procedura per
l’inserimento nell’Off.F, le proposte di cui al comma 1,
corredate di tutte le informazioni necessarie, devono essere
inserite nel RAD, con “chiusura” da parte del Rettore, entro e
non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
3.Per i fini di cui
al comma 2, il procedimento di esame delle proposte da parte
del Consiglio universitario nazionale deve essere “chiuso”
entro il 15 marzo di ogni anno.
Art. 2
(Requisiti minimi; Off.F)
1.Sono confermati i requisiti relativi alle quantità e alle
caratteristiche delle dotazioni che devono essere disponibili
per la durata normale dei corsi di studio da attivare (c.d.
requisiti minimi) determinati con la nota del Ministro n. 995
del 3 luglio 2003 di cui alle premesse, come riportati, per
quel che concerne la docenza di ruolo, nell’allegato 1, che è
parte integrante del presente decreto. Ai fini
dell’inserimento annuale dei corsi di studio nell’Off.F, la
verifica del possesso dei requisiti minimi è condotta con
riferimento all’utenza sostenibile, intesa come il numero di
studenti del primo anno al quale le Università possono
garantire le dotazioni indispensabili ai fini dello
svolgimento adeguato delle attività formative per la durata
normale degli studi.
2.Per i corsi di studio in
teledidattica, ivi compresi quelli attivati dalle Università
telematiche di cui all’art. 2, comma 2, del decreto
interministeriale (Istruzione, Università e Ricerca –
Innovazione e Tecnologie) 17 aprile 2003, e per quelli
appartenenti alle classi 3, 6, 33, SNT/1, SNT/2, SNT/3, SNT/4,
SNT_SPEC/1, SNT_SPEC/2, SNT_SPEC/3, SNT_SPEC/4, 46/S, 52/S i
requisiti minimi sono ridefiniti con successivo decreto
ministeriale, sentito il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario. In via di prima applicazione, i
requisiti minimi di docenza di ruolo relativi a tali corsi di
studio sono quelli riportati nel predetto allegato
1.
3.L’attivazione nella stessa o in altra sede didattica
di corsi di studio omologhi, già approvati e inseriti nel RAD,
ovvero organizzati con modalità didattiche diverse da quelle
ivi previste, è considerata e valutata, ai fini della verifica
del possesso dei requisiti minimi e dell’inserimento
nell’Off.F, come attivazione di ulteriori corsi di
studio.
4.Le operazioni relative alla verifica del possesso
dei requisiti minimi sono effettuate dalle Università sulla
base di criteri e modalità definiti dal Comitato. La predetta
verifica, ai fini dell’inserimento dei corsi di studio
nell’Off.F, deve essere “chiusa” da parte dei Rettori, previa
acquisizione della relazione favorevole dei Nuclei di
valutazione di Ateneo, entro il 15 aprile di ogni anno.
5.I
corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di
cui al comma 4 non possono essere inseriti nell’Off.F e,
pertanto, non possono essere attivati.
6.L’eventuale
iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti, nei
termini di cui al comma 4, nell’Off.F comporta:
a)la revoca
dell’autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo
titolo di studio, e la conseguente impossibilità
dell’inserimento degli studenti illegittimamente iscritti
nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto
salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli
studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro
corso;
b)la non considerazione dei relativi studenti ai
fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la
riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in
applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, nella
misura del 5 % a partire dal 2005.
Art. 3
(Off.F pubblica)
1.L’Off.F pubblica contiene i corsi di studio attivati in
ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni
richieste dal Ministero per consentire agli studenti e agli
altri soggetti interessati di orientarsi nell’offerta
formativa annuale di tutti gli Atenei.
2.Le predette
informazioni sono inserite dalle Università, per ciascuno dei
corsi di studio presenti nell’Off.F, - ad integrazione di
quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei
requisiti minimi di cui all’art. 2 - entro il 31 maggio di
ogni anno.
3.Le informazioni contenute nell’Off.F pubblica
sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene
data notizia agli istituti scolastici per la loro diffusione
agli studenti.