D.M. 22 maggio 2003
Modifica al decreto 4 agosto 2000 relativo alla classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione.
(GU n. 123 del 29-5-2003)



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 «Determinazioni delle classi delle lauree universitarie»;
Visto in particolare l'allegato 18 al suddetto decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, nella parte degli obietti i formativi qualificanti al terzo comma, laddove si indica che nei curricula dei corsi di laurea della classe 'i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario saranno elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attivita' di educatore professionale nell'area socio-sanitaria';
Visto il profilo professionale individuato dal Ministero della salute con il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992;
Considerato pertanto che l'attivita dell'educatore professionale con sbocchi nell'area sanitaria puo' essere svolta solo a seguito di una formazione che avvenga con il concorso della facolta' di medicina e chirurgia, con la programmazione degli accessi sulla base del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e con esame finale con valore abilitante;
Tenuto conto che la frase sopra citata riportata nel testo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 deve intendersi come inserita per mero errore materiale, quale refuso del testo stesso;
Ritenuto di dover procedere alla modificazione del suddetto decreto ministeriale 4 agosto 2000 al fine di correggere tale errore materiale;

Decreta:

L'allegato 18 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, e' modificato come segue: nella parte degli obiettivi formativi qualificanti, al terzo comma, punto terzo, deve intendersi come mai inserita la frase 'i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario saranno elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attivita' di educatore professionale nell'area socio-sanitaria',che pertanto risulta soppressa.

Roma, 22 maggio 2003
Il Ministro: Moratti